Sentenza 288/2008 (ECLI:IT:COST:2008:288)
Massima numero 32733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Consorzi - Consorzi per lo sviluppo industriale - Norme della Regione Basilicata - Scioglimento degli organi consortili, ad eccezione del Collegio dei revisori, in vista dell'organizzazione di un nuovo sistema di 'governance' delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo delle aree industriali - Lamentata irragionevolezza e incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, nella parte in cui dispone lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41 del 1998, con l'eccezione del Collegio dei revisori, «ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali» (comma 1), ed attribuisce al presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, il compito di decretare lo scioglimento dei predetti organi e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, di nominare un Commissario per ciascun Consorzio (comma 2). La previsione dello scioglimento degli organi consortili preesistenti risponde all'esigenza di assicurare la più rapida ed efficace sostituzione del sistema di governo del settore, mediante la nomina di nuovi commissari, ragionevolmente chiamati a svolgere, al posto dei titolari dei preesistenti organi consortili, tutte le attività necessarie ad attuare il nuovo sistema, e reca, quindi, misure di efficienza gestionale non arbitrarie e non irragionevoli, in quanto giustificate dalla necessità di consentire la più efficiente gestione della fase transitoria ed il sollecito passaggio dal vecchio al nuovo regime.

- Sul carattere del sindacato di costituzionalità sulle leggi-provvedimento, v., citate, sentenze n. 267 e n. 11/2007.

- Con riferimento ad analoga previsione contenuta in una legge della Regione Puglia, v., citata, sentenza n. 429/2002.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  09/08/2007  n. 13  art. 19  co. 1

legge della Regione Basilicata  09/08/2007  n. 13  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte