Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Eccepita inammissibilità per prospettazione ipotetica delle questioni - Prospettabilità di questione in via principale sulla base di plausibili opzioni interpretative - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto-legge luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, va respinta l'eccezione di inammissibilità basata sul rilievo che le questioni sarebbero prospettate in via meramente ipotetica, in ragione della mera eventualità che nella specie si tratti di disposizione applicabile agli enti pubblici non territoriali regionali. A differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili. Il principio vale soprattutto nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni stesse del tutto astratte o pretestuose. Poiché nella specie il testo della disposizione impugnata consente, tra le altre, l'interpretazione censurata dalle ricorrenti, non v'è ostacolo allo scrutinio nel merito delle questioni.
- V., in senso analogo, le citate sentenze n. 228/2003, n. 412/2004 e n. 449/2005.