Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata rimasta 'medio tempore' inattuata - Carenza di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riguarda la riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali nel triennio 2007-2009. Infatti, successivamente alla proposizione dei ricorsi, l'art. 2, comma 625, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha abrogato il citato comma 2 dell'art. 22. Inoltre, la medesima disposizione censurata, dal momento della sua entrata in vigore e fino alla data della sua abrogazione, non ha prodotto alcun effetto, perché l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ne aveva sospeso l'applicazione per tutto il 2007.
- In senso analogo, v. la citata sentenza n. 451/2007.