Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita introduzione di vincolo puntuale di spesa e conseguente violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative regionali - Esclusione - Riconducibilità degli enti ed organismi pubblici non territoriali nell'ambito soggettivo di applicazione della norma denunciata, in quanto inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Sussistenza delle condizioni per qualificare la disposizione censurata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente la riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi per l'anno 2006, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13 e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. La disposizione censurata volta a ridurre gli stanziamenti di spesa per consumi intermedi, deve intendersi riferita, salve le eccezioni tassativamente previste, a tutti gli enti ed organismi pubblici non territoriali, compresi quelli regionali, e quindi, fissando limiti alla spesa di enti pubblici regionali, può qualificarsi quale princípio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (applicabile anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica) in quanto risponde alla duplice condizione: a) di porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; b) di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi. Nella specie la prima condizione è soddisfatta, perché il censurato limite fissato dal legislatore ha natura transitoria, operando solo per l'anno 2006, e riguarda la spesa complessiva per consumi intermedi, cioè un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, che costituisce una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico. La seconda condizione è soddisfatta, perché la norma censurata non determina gli strumenti e le modalità per il perseguimento del predetto obiettivo, ma lascia liberi gli enti destinatari della prescrizione di individuare le misure necessarie al fine del contenimento della spesa per consumi intermedi. Né rileva il fatto che la riduzione degli stanziamenti sia imposta per lo stesso esercizio finanziario in corso, in quanto il necessario concorso degli enti pubblici regionali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita definito in sede di Unione Europea, postula che il legislatore statale possa intervenire sugli stanziamenti per l'anno in corso, qualora lo richieda il complessivo andamento dei conti pubblici, con il solo limite della palese arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza della variazione. Tale limite nella specie non è superato, perché la norma denunciata, accanto al tetto del 10 per cento, prevede che in ogni caso la riduzione debba avvenire «nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore» del decreto-legge.
- Sulla duplice condizione che connota il principio di coordinamento della finanza pubblica che pone limiti alla spesa delle autonomie regionali, v. le citate sentenze n. 120/2008, n. 412 e n. 169/2007, n. 88/2006.
- Sulla estensibilità alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze n. 190/2008; n. 169 e n. 82/2007.