Sentenza 289/2008 (ECLI:IT:COST:2008:289)
Massima numero 32740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
09/07/2008; Decisione del
09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché le Regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali. Nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione regionale.
- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 190/2008, n. 401/2007 e n. 116/2006.Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 22
co. 1
legge
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte