Sentenza 289/2008 (ECLI:IT:COST:2008:289)
Massima numero 32740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32734  32735  32736  32737  32738  32739  32741  32742  32743  32744


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché le Regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali. Nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione regionale.

- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 190/2008, n. 401/2007 e n. 116/2006.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 22  co. 1

legge  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte