Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative regionali - Configurabilità delle disposizioni denunciate quali principi fondamentali di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Infatti, la norma denunciata si limita a prevedere, al fine di assicurare il rispetto in concreto di una legittima misura di coordinamento finanziario fissata dalla legge finanziaria per il 2005, una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite all'incremento delle spese degli enti non territoriali. Orbene, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa, operanti nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti. Il versamento, poi, al bilancio dello Stato di un importo corrispondente alle maggiori spese effettuate rispetto al limite previsto, è giustificato dal fatto che gli enti in questione sono inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 190/2008 e n. 412/2007.