Sentenza 289/2008 (ECLI:IT:COST:2008:289)
Massima numero 32742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32734  32735  32736  32737  32738  32739  32740  32741  32743  32744


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Veneto - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, essendo evidente che si tratta di parametri estranei alle competenze della Regione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 26  co. 

legge  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte