Sentenza 289/2008 (ECLI:IT:COST:2008:289)
Massima numero 32742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
09/07/2008; Decisione del
09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Veneto - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Veneto - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, essendo evidente che si tratta di parametri estranei alle competenze della Regione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 26
co.
legge
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte