Sentenza 289/2008 (ECLI:IT:COST:2008:289)
Massima numero 32743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32734  32735  32736  32737  32738  32739  32740  32741  32742  32744


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione del limite di spesa annua delle pubbliche amministrazioni per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza - Ricorso della Regione Veneto - Inapplicabilità della disposizione denunciata a Regioni ed enti locali - Inammissibilità della questione per difetto di interesse.

Testo
È inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 27 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. L'art. 27 dispone una riduzione ulteriore del 10 per cento, rispetto a quella prevista dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 9, della legge n. 266 del 2005), delle spese delle pubbliche amministrazioni per: (a) studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione; (b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Ma il comma 9 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006, per previsione normativa, non si applica né alle Regioni né agli enti locali, secondo quanto dispone l'art. 1, comma 12, della legge n. 266 del 2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 27  co. 

legge  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte