Sentenza 289/2008 (ECLI:IT:COST:2008:289)
Massima numero 32744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
09/07/2008; Decisione del
09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa per commissioni ed altri organismi - Ricorso della Regione Veneto - Inapplicabilità diretta delle disposizioni denunciate a «Regioni, Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale» per i quali esse costituiscono esclusivamente principi di «coordinamento della finanza pubblica» - Inammissibilità della questione per difetto di interesse.
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa per commissioni ed altri organismi - Ricorso della Regione Veneto - Inapplicabilità diretta delle disposizioni denunciate a «Regioni, Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale» per i quali esse costituiscono esclusivamente principi di «coordinamento della finanza pubblica» - Inammissibilità della questione per difetto di interesse.
Testo
È inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Difatti, per espressa previsione normativa (comma 6 del denunciato art. 29), «Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Ne deriva che i precetti specifici e puntuali previsti dalla disposizione denunciata non si riferiscono alle Regioni, le quali, mentre sono tenute a rispettare il solo obiettivo finanziario globale da essa disposto, sono libere nello stabilire strumenti e modalità per il conseguimento dello scopo divisato dal legislatore statale. In quest'ambito la norma denunciata, che incide temporaneamente su una complessiva e non minuta voce di spesa, va qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
È inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Difatti, per espressa previsione normativa (comma 6 del denunciato art. 29), «Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Ne deriva che i precetti specifici e puntuali previsti dalla disposizione denunciata non si riferiscono alle Regioni, le quali, mentre sono tenute a rispettare il solo obiettivo finanziario globale da essa disposto, sono libere nello stabilire strumenti e modalità per il conseguimento dello scopo divisato dal legislatore statale. In quest'ambito la norma denunciata, che incide temporaneamente su una complessiva e non minuta voce di spesa, va qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 29
co.
legge
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte