Sentenza 290/2008 (ECLI:IT:COST:2008:290)
Massima numero 32746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32745


Titolo
Impiego pubblico - Riduzione del 20% delle diarie per missioni all'estero - Applicabilità al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita estensione della norma anche al personale della Regione e degli enti locali - Lamentata introduzione di vincolo puntuale a singola voce di spesa con violazione dell'autonomia finanziaria nonché delle competenze statutarie regionali - Esclusione - Interpretazione restrittiva della norma denunciata e conseguente inapplicabilità della stessa al personale della Regione e dei Comuni della Valle d'Aosta - Inammissibilità delle questioni per difetto di interesse a ricorrere.

Testo

Sono inammissibili, per difetto di interesse a ricorrere, le questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 248 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, agli artt. 2, lettera a), e 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ed invero, il secondo periodo dello stesso comma 1 - per il quale «La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» - deve essere interpretato restrittivamente, in conformità a quanto disposto dal primo periodo del medesimo comma, che, mediante il richiamo alla indicata tabella B allegata al citato decreto ministeriale, circoscrive l'àmbito soggettivo di applicazione della norma denunciata alle categorie di personale menzionate in detta tabella. Tale norma, pertanto, non si riferisce al personale della Regione e dei Comuni della Valle d'Aosta; e ciò ancorché essa contenga, nel secondo periodo del comma 1, il richiamo a una disposizione - l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 - che, al solo fine di definire in via generale le amministrazioni pubbliche, comprende tra di esse anche le Regioni e i Comuni. Tale interpretazione trova conferma nella circostanza che anche la legislazione regionale e i contratti collettivi applicabili al personale regionale e comunale non contengono alcun riferimento al citato d.m. 27 agosto 1998 o alla disposizione censurata, ai fini della determinazione delle diarie per missioni all'estero.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 28  co. 1

legge  04/08/2006  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte