Corte dei conti - Giudizio di conto - Relazione del magistrato relatore e decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio - Notifica al solo agente contabile e non anche all'amministrazione interessata - Ritenuta violazione dei principi del contraddittorio e di parità processuale - Sufficienza dell'intervento del pubblico ministero contabile a garanzia di detti principi - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, «nel regolare la procedura del giudizio di conto, non prevedono che la relazione del Magistrato Relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso sia notificata anche all'Amministrazione». Il rimettente chiede una pronuncia additiva che valga ad imporre la partecipazione necessaria al giudizio di conto dell'amministrazione interessata, ritenendo insufficiente la partecipazione del pubblico ministero contabile per la rappresentazione degli interessi di quest'ultima; ma, poiché il pubblico ministero contabile interviene a tutela dell'ordinamento e degli interessi generali ed indifferenziati della collettività e, al contempo, agisce, per questa via, anche a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi integrato il principio del contraddittorio e rispettato il principio di parità processuale.
- In tema, si vedano le citate sentenze n. 1/2007, n. 104/1989 e n. 65/1992.