Previdenza - Sistema previdenziale forense - Pensione di invalidità per gli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense - Preclusione per coloro che si siano iscritti successivamente al compimento del quarantesimo anno di età - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza e di quello solidaristico - Incompiuta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui negano il diritto alla pensione di invalidità agli avvocati che, in possesso degli altri requisiti contributivi, risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense successivamente al compimento del quarantesimo anno di età. Infatti, l'ordinanza di rimessione non tiene conto del fatto che la normativa censurata è stata modificata dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 141: il giudice a quo non ha compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza.
- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza v., citate, ex multis, sentenza n. 53/2008 e ordinanza n. 167/2007.