Elezioni - Consiglio regionale - Elettorato passivo - Condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 314, comma 2, cod. pen. (c.d. peculato d'uso) - Causa di incandidabilità e di ineleggibilità - Lamentata disparità di trattamento dei consiglieri regionali rispetto ai presidenti di Provincia, sindaci, consiglieri provinciali e comunali per i quali tale la condanna non costituisce ostacolo all'assunzione della candidatura e della carica - Asserita violazione del principio di eguaglianza in materia elettorale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione adottata dal giudice 'a quo' quale 'tertium comparationis' - Necessità del riesame della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett. b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, in riferimento agli artt. 3, 48, terzo comma, e 51 della Costituzione. Invero, successivamente alla proposizione della questione, con sentenza n. 171 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione adottata dal rimettente quale tertium comparationis - l'art. 58, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 7, primo comma, lett. a), d.l. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 - "per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita", nonché per la evidente "carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità", sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione proposta, alla luce della citata sentenza.