Ordinanza 294/2008 (ECLI:IT:COST:2008:294)
Massima numero 32751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32750


Titolo
Elezioni - Consiglio regionale - Elettorato passivo - Condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 314, comma 2, cod. pen. (c.d. peculato d'uso) - Causa di incandidabilità e di ineleggibilità - Differente disciplina per i quali i presidenti di Provincia, sindaci, consiglieri provinciali e comunali per i quali tale causa ostativa non opera - Asserito contrasto con il principio di cui all'art. 48, comma terzo, Cost. - Difetto assoluto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett. b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, in riferimento all'art. 48, terzo comma, della Costituzione, in quanto il rimettente non ha affatto motivato in ordine alla sua violazione.

Atti oggetto del giudizio

legge  19/03/1990  n. 55  art. 15  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48  co. 3

Altri parametri e norme interposte