Ordinanza 295/2008 (ECLI:IT:COST:2008:295)
Massima numero 32753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32752  32754


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione delle parti - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, è inammissibile la costituzione di Italia Nostra ONLUS: infatti, le parti legittimate a costituirsi nel giudizio di costituzionalità sono solo quelle che rivestivano la qualità di parte nel giudizio a quo al momento della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, mentre Italia Nostra è intervenuta ad adiuvandum solo a seguito di atto notificato successivamente a tale data.

- Sul fatto che siano legittimate a costituirsi nel giudizio di costituzionalità solo le parti che rivestivano tale qualità prima della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione v., citate, sentenze n. 531 e n. 220/1988.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte