Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione delle parti - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, è inammissibile la costituzione di Italia Nostra ONLUS: infatti, le parti legittimate a costituirsi nel giudizio di costituzionalità sono solo quelle che rivestivano la qualità di parte nel giudizio a quo al momento della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, mentre Italia Nostra è intervenuta ad adiuvandum solo a seguito di atto notificato successivamente a tale data.
- Sul fatto che siano legittimate a costituirsi nel giudizio di costituzionalità solo le parti che rivestivano tale qualità prima della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione v., citate, sentenze n. 531 e n. 220/1988.