Ordinanza 295/2008 (ECLI:IT:COST:2008:295)
Massima numero 32754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32752  32753


Titolo
Paesaggio (tutela del) - Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune - Previsto potere di annullamento della Soprintendenza anche per motivi di merito, e non solo di legittimità - Denunciata irragionevolezza nonché eccesso di delega e indebita ingerenza nella sfera di competenza regionale e comunale in tema di governo del territorio - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, censurato in riferimento agli artt. 3, 76 e 118 Cost.. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disciplina è stata innovata per effetto del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, con la conseguenza che appare necessario un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

- V. il precedente citato, sentenza n. 367/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 159  co. 3

decreto legislativo  24/03/2006  n. 157  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte