Trasporto - Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto - Proponibilità condizionata alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore - Indebita deroga al principio generale dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, primo comma, dell'allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, riprodotto dall'art. 17 del d.m. 13 dicembre 1956, che subordina obbligatoriamente la proposizione delle azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore. Premesso che il principio generale è quello dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, che può essere ragionevolmente derogato da norme ordinarie, di stretta interpretazione, solo in presenza di "interessi generali" o di pericolo di abusi o di interessi sociali o di superiori finalità di giustizia non ravvisabili in caso di controversie con le Ferrovie, la norma censurata risulta lesiva del diritto di difesa e costituisce un ingiustificato privilegio dell'Ente ferrovie in relazione al principio di eguaglianza delle parti del contratto, sicché l'adeguamento della disposizione impugnata ai precetti costituzionali deve avvenire rimettendo all'interessato la scelta tra il preventivo esperimento del reclamo in via amministrativa (fatta salva, nel contempo, la successiva attivazione dell'impugnativa innanzi al magistrato) oppure l'immediato ricorso all'azione giudiziaria.
- Negli stessi termini, v., in tema di trasporto ferroviario delle merci, citata, sentenza n. 40/1993.
- Per una soluzione analoga a quella adottata, v., citate, sentenze n. 15/1991 e n. 530/1989.
- Sul principio generale dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, e sulla possibilità di deroga allo stesso solo in presenza di determinate condizioni, v., citate, sentenze n. 403/2007, n. 82/1992, n. 406/1993, n. 82/1992, n. 15/1991, n. 530/1989 e ordinanza n. 251/2003.