Sentenza 298/2008 (ECLI:IT:COST:2008:298)
Massima numero 32759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 25/07/2008; Pubblicazione in G. U. 30/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32760


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di parità delle parti nel processo - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. L'alterazione del trattamento paritario fra le parti del processo penale evidenziata nelle sentenze n. 26/2007 e n. 320/2007 in relazione rispettivamente alla soppressione del potere di appello dell'accusa avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario e abbreviato, non sono riscontrabili nella specie, dal momento che la limitazione al potere di appello del pubblico ministero non è generalizzata, ma concerne i soli reati di competenza del giudice di pace, ossia un circoscritto gruppo di figure criminose di minore gravità e di ridotto allarme sociale; inoltre, detta limitazione si innesta su un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. Inoltre la possibilità che la norma censurata determini, in caso di assoluzione ingiusta, un aumento dei gradi di giudizio occorrenti per la decisione definitiva, costituisce una semplice eventualità, così come appare irrilevante che la compressione dei poteri di appello dell'accusa si riverberi sui corrispondenti poteri del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio ex art. 21 del d.lgs n. 274 del 2000, poiché il fatto che i poteri della persona offesa subiscano una contrazione "riflessa" non può essere qualificato come uno "stravolgimento" di "uno dei pilastri" su cui poggia la giurisdizione del giudice di pace (ossia la centralità del ruolo della vittima).

- V., citate, sentenze n. 26 e n. 320/2007 (illegittimità rispettivamente della soppressione del potere di appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato).

- Sulle differenze fra giudizio dinanzi al giudice di pace e dinanzi al tribunale v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 28/2007, n. 415 e n. 85/2005, e n. 349/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 9  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte