Sentenza 80/2023 (ECLI:IT:COST:2023:80)
Massima numero 45484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  08/03/2023;  Decisione del  08/03/2023
Deposito del 02/05/2023; Pubblicazione in G. U. 03/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45481  45482  45483  45485  45486  45487


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Estensione ai soci delle cooperative agricole, che hanno favorevolmente ottenuto la riabilitazione, dei benefici riguardanti l'assunzione delle garanzie da essi prestate in favore delle cooperative a carico della Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 036005).

Testo

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che estende ai soci delle cooperative agricole che hanno favorevolmente ottenuto la riabilitazione, i benefici riguardanti l'assunzione delle garanzie da essi prestate in favore delle cooperative a carico della Regione. Il ricorrente non ha adeguatamente motivato le ragioni del contrasto della norma impugnata - che modifica altra disposizione di interpretazione autentica - con l'evocato parametro costituzionale, perché ascrive all'intervento impugnato la produzione di nuovi oneri finanziari senza tuttavia contestarne il dichiarato carattere interpretativo; ciò che potrebbe escluderne l'effetto innovativo anche sul piano finanziario. (Precedenti: S. 44/2023 - mass. 45359; S. 25/2021 - mass. 43610; S. 131/2016 - mass. 38897).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  25/05/2022  n. 13  art. 13  co. 50

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte