Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Estensione ai soci delle cooperative agricole, che hanno favorevolmente ottenuto la riabilitazione, dei benefici riguardanti l'assunzione delle garanzie da essi prestate in favore delle cooperative a carico della Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 036005).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che estende ai soci delle cooperative agricole che hanno favorevolmente ottenuto la riabilitazione, i benefici riguardanti l'assunzione delle garanzie da essi prestate in favore delle cooperative a carico della Regione. Il ricorrente non ha adeguatamente motivato le ragioni del contrasto della norma impugnata - che modifica altra disposizione di interpretazione autentica - con l'evocato parametro costituzionale, perché ascrive all'intervento impugnato la produzione di nuovi oneri finanziari senza tuttavia contestarne il dichiarato carattere interpretativo; ciò che potrebbe escluderne l'effetto innovativo anche sul piano finanziario. (Precedenti: S. 44/2023 - mass. 45359; S. 25/2021 - mass. 43610; S. 131/2016 - mass. 38897).