Sentenza 298/2008 (ECLI:IT:COST:2008:298)
Massima numero 32760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 25/07/2008; Pubblicazione in G. U. 30/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32759


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di parità delle parti nel processo - Inapplicabilità, nella specie, della norma censurata, con conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento del giudice di pace prima dell'entrata in vigore della legge stessa venga dichiarato inammissibile. Infatti, nel caso oggetto del giudizio a quo l'impugnazione è stata proposta in data successiva all'entrata in vigore della novella, sicché difetta il presupposto di applicabilità della norma transitoria censurata.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 9  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte