Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di parità delle parti e di ragionevole durata del processo - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui introducono limitazioni al potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento e applicano la nuova disciplina anche ai processi in corso. Infatti, il rimettente omette qualunque descrizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, limitandosi ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni analoghe v., citate, ordinanze n. 216 e n. 207/2007.