Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di parità delle parti nel processo, del diritto di difesa e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Censure rivolte a norma della quale il rimettente non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui pone rilevanti limitazioni al potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Infatti il rimettente censura una norma diversa da quella di cui deve fare applicazione nel giudizio a quo, poiché egli è investito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza emessa dal giudice di pace, e tale impugnazione è regolata in modo autonomo dall'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
- Sulla inammissibilità in caso di impugnazione di norma diversa da quella di cui il rimettente deve fare applicazione v., citate ordinanze n. 461, n. 187 e n. 42/2007.