Ordinanza 302/2008 (ECLI:IT:COST:2008:302)
Massima numero 32764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 25/07/2008; Pubblicazione in G. U. 30/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32765


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di parità delle parti nel processo nonché del diritto di difesa - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme alla premessa ermeneutica posta a base dei dubbi di costituzionalità - Omessa sperimentazione, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che la parte civile possa appellare, nei casi di cui all'art. 576 cod. proc. pen., le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. Infatti, non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme alla premessa interpretativa posta a base del dubbio di legittimità, poiché la tesi secondo cui, anche dopo la legge n. 46 del 2006, la parte civile avrebbe conservato il potere di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento emesse nel procedimento ordinario non solo è divenuta maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità ma ha addirittura trovato l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Il rimettente ha omesso di sperimentare soluzioni ermeneutiche idonee a superare il vizio di legittimità denunciato, visto che il riconoscimento alla parte civile del potere di appello avverso le sentenze di proscioglimento nel procedimento ordinario si rifletterebbe automaticamente sul procedimento davanti al giudice di pace.

- Sulla insussistenza di un diritto vivente in ordine alla soppressione del potere della parte civile di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento v., citate, ordinanze n. 226, n. 155 e n. 3/2008 e n. 32/2007.

- Sulla manifesta inammissibilità nel caso in cui il rimettente non abbia sperimentato soluzioni ermeneutiche tali da superare i dubbi di costituzionalità v., citate, ordinanze n. 226, n. 155 e n. 3/2008, n. 32/2007, n. 35/2006, n. 381/2005, n. 279/2003.

- V., citata, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 29 marzo 2007, n. 27614.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte