Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace - Mancata previsione - Disciplina transitoria - Prevista declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione e di difesa - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme alla premessa ermeneutica posta a base dei dubbi di costituzionalità - Omessa sperimentazione, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che debba dichiararsi inammissibile l'appello che la parte civile avesse proposto prima dell'entrata in vigore della legge contro le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Infatti, non solo non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme alla premessa interpretativa posta a base del dubbio di legittimità - poiché la tesi secondo cui, anche dopo la legge n. 46 del 2006, nel procedimento ordinario la parte civile avrebbe conservato il potere di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento è divenuta maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità ed ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - ma neppure in ordine alla disciplina transitoria si registra uniformità di vedute, essendosi affermato che, ove pure la nuova legge avesse effettivamente rimosso il potere di appello, non ne conseguirebbe comunque l'inammissibilità dell'impugnazione anteriormente proposta, in quanto l'art. 10, comma 1, impugnato si sarebbe limitato a ribadire il principio tempus regit actum. In definitiva, il rimettente ha omesso di sperimentare soluzioni ermeneutiche idonee a superare il vizio di legittimità denunciato.
- Sulla insussistenza di un diritto vivente in ordine alla soppressione del potere della parte civile di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento v., citate, ordinanze n. 226, n. 155 e n. 3/2008 e n. 32/2007.
- Sulla manifesta inammissibilità nel caso in cui il rimettente non abbia sperimentato soluzioni ermeneutiche tali da superare i dubbi di costituzionalità v., citate, ordinanze n. 226, n. 155 e n. 3/2008, n. 32/2007, n. 35/2006, n. 381/2005, n. 279/2003.
- V., citata, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 29 marzo 2007, n. 27614.