Processo penale - Giudizio di rinvio dopo annullamento - Impossibilità per il giudice di rinvio di rilevare e sollevare questione di costituzionalità riguardante il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio - Dedotta disparità di trattamento tra imputati, nonché lamentata lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo alla stregua della giurisprudenza costituzionale - Manifesta infondatezza della questione.
E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di rilevare e sollevare questione di costituzionalità con riferimento ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio. In sede di rinvio, infatti, la norma dichiarata applicabile dalla Corte di cassazione nell'interpretazione da essa fornita può essere sospettata di illegittimità costituzionale, con la richiesta del relativo scrutinio da parte di questa Corte.
- Sulla legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, vedi citate, ex plurimis, sentenze n. 130/1993 e n. 78/2007, nonché con riguardo al giudizio di rinvio in sede civile, sentenze n. 138/1977 e n. 349/2007.