Sentenza 305/2008 (ECLI:IT:COST:2008:305)
Massima numero 32769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
29/07/2008; Decisione del
29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:
32768
Titolo
Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di utilizzazione della testimonianza resa da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni da loro ritualmente documentate e verbalizzate - Principio di diritto, vincolante per il giudice di rinvio, affermante la possibilità per gli appartenenti alla polizia giudiziaria di riferire sulle notizie apprese da persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni non siano state verbalizzate, pur sussistendo le condizioni per procedere alla loro formale assunzione e verbalizzazione - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati, con lesione indiretta del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Illegittimità costituzionale della disposizione, ove interpretata nel senso censurato.
Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di utilizzazione della testimonianza resa da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni da loro ritualmente documentate e verbalizzate - Principio di diritto, vincolante per il giudice di rinvio, affermante la possibilità per gli appartenenti alla polizia giudiziaria di riferire sulle notizie apprese da persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni non siano state verbalizzate, pur sussistendo le condizioni per procedere alla loro formale assunzione e verbalizzazione - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati, con lesione indiretta del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Illegittimità costituzionale della disposizione, ove interpretata nel senso censurato.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. E', infatti, irragionevole e, nel contempo, lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale - anche decisivo - ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. E', infatti, irragionevole e, nel contempo, lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale - anche decisivo - ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 195
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte