Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Utilizzo delle maggiori entrate tributarie a garanzia della copertura degli oneri derivanti dalle spese di personale di natura strutturale e incomprimibile (trattamenti accessori e rinnovo contrattuale) - Violazione del principio di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036005).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Le disposizioni impugnate dal Governo, ricorrendo a entrate dipendenti dall'andamento del gettito, violano il principio per cui la copertura delle maggiori spese richiede modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Modificando la originaria copertura degli oneri stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, infatti, ambedue le previsioni impugnate vi provvedono ora mediante utilizzo delle maggiori entrate costituite da ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale e corrispondenti all'incremento della iniziale previsione di competenza del corrispondente capitolo di bilancio in forza del positivo andamento del gettito nella prima parte dell'esercizio 2022. Nella specie, invece, difettano modifiche sostanziali della legislazione, per cui le maggiori entrate considerate non rappresentano coperture stabili e si rivelano inidonee a garantire la copertura dei correlati oneri derivanti dalle spese di personale, di natura strutturale e incomprimibile nel tempo. (Precedente: S. 156/2021 - mass. 44065).