Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Questione di costituzionalità concernente l'esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario non in possesso della carta di soggiorno per carenza dei requisiti reddituali - Proposizione in via subordinata di ulteriore questione concernente l'esclusione dal beneficio dello straniero con permesso di soggiorno che non possieda i requisiti reddituali previsti per la carta di soggiorno - Identità delle disposizioni censurate e dei parametri evocati - Unicità della questione sollevata.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, il rimettente formalmente propone due questioni, censurando le norme nella parte in cui escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno per carenza dei requisiti reddituali, e, in subordine, nella parte in cui subordinano la concessione dell'indennità allo straniero in possesso del permesso di soggiorno, alla condizione del possesso del reddito richiesto per la carta di soggiorno. In realtà, per l'identità delle disposizioni censurate e dei parametri evocati, la questione sollevata è una sola, volta ad escludere la necessità, per l'attribuzione del diritto all'indennità, della ricorrenza della condizione di percettore di reddito idoneo.