Sentenza 306/2008 (ECLI:IT:COST:2008:306)
Massima numero 32775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  29/07/2008;  Decisione del  29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:  32770  32771  32772  32773  32774


Titolo
Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Manifesta irragionevolezza nonché violazione del diritto fondamentale alla salute e all'assistenza sociale e contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che garantiscono i diritti fondamentali della persona a prescindere dall'appartenenza a determinate entità politiche - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento per inabilità di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. E', infatti, manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio, che richiede, per il suo rilascio, la titolarità di un reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza; ne consegue il contrasto non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32, 38 e con l'art. 2 Cost., tenuto conto che quello alla salute è un diritto fondamentale della persona. Infine, risulta violato anche l'art. 10, primo comma, Cost., dal momento che tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona.

- Sulla qualificazione del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona v., citate, sentenze n. 432/2005 e n. 252/2001.

- Sulla possibilità per il legislatore di regolare l'ingresso e la permanenza nel territorio di stranieri extracomunitari v., citata, da ultimo, sentenza n. 148/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 19

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 9  co. 1

legge  30/07/2002  n. 189  art. 9  co. 1

decreto legislativo  08/01/2007  n. 3  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte