Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Roma, quarta sezione penale - Omessa indicazione delle dichiarazioni addebitate al parlamentare, con conseguente difetto di un requisito essenziale del ricorso - Inammissibilità.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Roma, quarta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 17 aprile 2002 (doc. IV-quater, n. 7), con la quale è stato dichiarato che i fatti per cui é in corso, a carico di un parlamentare, un procedimento penale per diffamazione, riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Infatti, l'atto introduttivo del giudizio non risponde ai canoni di completezza ed autosufficienza, poiché difetta di una puntuale riproduzione delle dichiarazioni addebitate al parlamentare, riproduzione che costituisce un requisito essenziale del ricorso.
- Sulla autosufficienza del ricorso v., citata, sentenza n. 271/2007.
- Sul fatto che la mancanza di una puntuale riproduzione delle dichiarazioni addebitate al parlamentare determina il difetto di un requisito essenziale v., citate, sentenze n. 368 e n. 305/2007.
- Sul fatto che appare sufficiente riportare le dichiarazioni quali risultanti dal capo di imputazione v., citate, sentenze n. 97 e 28/2008, n. 291, n. 97 e n. 53/2007.