Sentenza 308/2008 (ECLI:IT:COST:2008:308)
Massima numero 32777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  29/07/2008;  Decisione del  29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Famiglia - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Assegnazione della casa familiare - Cessazione automatica del diritto al godimento nel caso che l'assegnatario conviva 'more uxorio' o contragga nuove nozze - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di tutela dei figli, dei diritti inviolabili della persona, nonché asserita lesione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra figli di genitori separati o divorziati - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme ai parametri evocati - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un'interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.

- Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis: sentenze n. 379/2007, 356/1996, nonché ordinanza n. 87/2007.

- Sulla circostanza che l'assegnazione della casa coniugale è strettamente funzionale all'interesse dei figli, v., citate, sentenze n. 166/1998, n. 394/2005.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 155  co. 1

legge  08/02/2006  n. 54  art. 1  co. 2

legge  08/02/2006  n. 54  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte