Sentenza 309/2008 (ECLI:IT:COST:2008:309)
Massima numero 32778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  29/07/2008;  Decisione del  29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione immobiliare - Modifiche normative - Preclusione della presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento - Anticipazione al momento in cui viene disposta la vendita - Ultrattività della previgente disciplina nell'ipotesi di procedure esecutive nelle quali la vendita era stata già disposta prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative - Mancata previsione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa - Inidoneità della nuova normativa a comprimere posizioni soggettive processuali acquisite - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. proc. civ. e dell'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, anticipando la preclusione del diritto a chiedere la conversione del pignoramento al momento in cui viene disposta la vendita, non prevedono la ultrattività della previgente disciplina nelle ipotesi di procedure esecutive nelle quali la vendita era stata già disposta prima delle modifiche normative. Premesso che le decadenze e le preclusioni processuali possono essere liberamente modificate dal legislatore anche se la procedura è iniziata con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della disciplina dettata e, quindi, della sua idoneità a non pregiudicare o gravemente comprimere posizioni soggettive preesistenti e premesso, altresì, che è l'istanza di conversione del pignoramento l'atto con riguardo al quale va identificata la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale, secondo il principio tempus regit actum, nella specie, non vi è stata alcuna compromissione di posizioni soggettive acquisite in quanto le particolari modalità e tempi di introduzione della nuova normativa - la cui entrata in vigore è stata più volte differita - riferiti all'atto processuale di cui si tratta, e cioè all'istanza di conversione del pignoramento, ha consentito ai debitori assoggettati a procedure esecutive di poter disporre di un termine, in ogni caso non inferiore a due mesi, tale da non incidere gravemente sulla facoltà di presentare l'istanza di conversione del pignoramento (del resto proponibile subito dopo il pignoramento stesso).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 495  co. 

decreto-legge  14/03/2005  n. 35  art. 2  co. 3

legge  14/05/2005  n. 80  art.   co. 

decreto-legge  14/03/2005  n. 35  art. 2  co. 3

legge  28/12/2005  n. 263  art. 1  co. 6

decreto-legge  30/12/2005  n. 273  art. 39  co. 

legge  23/02/2006  n. 51  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte