Estradizione - Estradizione di minorenni - Competenza a decidere sull'estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti - Attribuzione alla Corte d'Appello anziché alla sezione di Corte di Appello per i minorenni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di legalità e di personalità della responsabilità penale, nonché dei principi posti a tutela della gioventù e a salvaguardia della salute psicofisica dei minori - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla Corte d'appello e non alla sezione di Corte di appello per i minorenni la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta. Posto che l'art. 18 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 attribuisce alla Corte di appello, sezione per i minorenni, tutte le competenze di secondo grado nei procedimenti a carico di minori, così ribadendo la preminenza, nell'ambito del procedimento penale, dell'interesse del minore, che trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato, le norme censurate, nel riferirsi esplicitamente alla Corte di appello quale organo competente in materia di estradizione, devono essere interpretate nel senso che, se il relativo procedimento riguarda un minore, la competenza a decidere è devoluta alla relativa sezione.