Sentenza 80/2023 (ECLI:IT:COST:2023:80)
Massima numero 45486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  08/03/2023;  Decisione del  08/03/2023
Deposito del 02/05/2023; Pubblicazione in G. U. 03/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45481  45482  45483  45484  45485  45487


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Interventi onerosi per il personale finanziati con disposizione oggetto di precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (Classif. 036005).

Testo

È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Le disposizioni indicate sono in una inscindibile connessione funzionale ad altra già dichiarata costituzionalmente illegittima. (Precedenti: S. 279/2016 - mass. 39449; S. 68/2014 - mass. 37826; S. 181/2013 - mass. 37208).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  25/05/2022  n. 13  art. 3  co. 1

legge della Regione siciliana  25/05/2022  n. 13  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27