Sentenza 80/2023 (ECLI:IT:COST:2023:80)
Massima numero 45486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
08/03/2023; Decisione del
08/03/2023
Deposito del 02/05/2023; Pubblicazione in G. U. 03/05/2023
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Interventi onerosi per il personale finanziati con disposizione oggetto di precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (Classif. 036005).
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Interventi onerosi per il personale finanziati con disposizione oggetto di precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (Classif. 036005).
Testo
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Le disposizioni indicate sono in una inscindibile connessione funzionale ad altra già dichiarata costituzionalmente illegittima. (Precedenti: S. 279/2016 - mass. 39449; S. 68/2014 - mass. 37826; S. 181/2013 - mass. 37208).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
25/05/2022
n. 13
art. 3
co. 1
legge della Regione siciliana
25/05/2022
n. 13
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27