Sentenza 311/2008 (ECLI:IT:COST:2008:311)
Massima numero 32782
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
29/07/2008; Decisione del
29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Titolo
Amministrazione pubblica - Cerimoniale - Regolamento della Regione Marche sulla disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale - Ricorso per conflitto di attribuzione del Governo - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva dello Stato - Non spettanza alla Regione del potere esercitato - Conseguente annullamento dell'atto.
Amministrazione pubblica - Cerimoniale - Regolamento della Regione Marche sulla disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale - Ricorso per conflitto di attribuzione del Governo - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva dello Stato - Non spettanza alla Regione del potere esercitato - Conseguente annullamento dell'atto.
Testo
Non spetta alla Regione il potere di disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie locali e, in conseguenza, va annullato il regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4. Ed invero, il coinvolgimento di organi statali che, nell'individuazione e coordinamento del sistema delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, viene in rilievo, comporta che ad essere implicata sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; materia che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, per assicurarne l'esercizio unitario. Ne consegue che il regolamento impugnato, introducendo una apposita disciplina in tema di ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche, ancorché riferita alle cerimonie di carattere locale, risulta invasivo della competenza esclusiva dello Stato.
Non spetta alla Regione il potere di disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie locali e, in conseguenza, va annullato il regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4. Ed invero, il coinvolgimento di organi statali che, nell'individuazione e coordinamento del sistema delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, viene in rilievo, comporta che ad essere implicata sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; materia che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, per assicurarne l'esercizio unitario. Ne consegue che il regolamento impugnato, introducendo una apposita disciplina in tema di ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche, ancorché riferita alle cerimonie di carattere locale, risulta invasivo della competenza esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
15/11/2007
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte