Ordinanza 312/2008 (ECLI:IT:COST:2008:312)
Massima numero 32783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  29/07/2008;  Decisione del  29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento - Impignorabilità, nei limiti di un quinto, di strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore - Omessa previsione dell'applicabilità di detta norma alle associazioni nelle quali si svolgono i diritti fondamentali della personalità - Carenze espositive e argomentative dell'ordinanza di remissione circa la riconducibilità del caso di specie all'ambito applicativo della norma censurata - Insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non estende il limite di un quinto (quando il presumibile valore degli altri beni non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito) alla pignorabilità di strumenti, oggetti e libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore anche alle associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalità di rilevanza costituzionale, allorché tali beni siano indispensabili per la esistenza e sopravvivenza delle associazioni medesime. Il giudice a quo omette di effettuare la necessaria e preliminare disamina delle condizioni poste dalla censurata disposizione, limitandosi ad affermare che esse sono pacificamente verificate in relazione alla natura giuridica del soggetto debitore. Inoltre, il giudice a quo motiva la non manifesta infondatezza in modo insufficiente e tale da porre sullo stesso piano l'esercizio dei diritti fondamentali e la stessa libertà di associarsi e di riunirsi, come se in qualsiasi associazione fosse rinvenibile - e necessariamente tutelabile - una situazione giuridica di rilevanza costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 515  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte