Processo civile - Spese processuali - Condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte - Liquidazione del relativo ammontare sulla base della nota spese depositata dalla parte vittoriosa - Asserita violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza - Questione sollevata sulla erronea configurazione della statuizione sulle spese come capo autonomo della sentenza - Marginalità del tema delle spese rispetto ai principi del giusto processo - Esclusione della incidenza del regolamento delle spese processuali sul diritto alla tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 cod. proc. civ. e 75 disp. att. cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali. Va escluso, infatti, che sulle questioni relative alle spese processuali e, in particolare, sulla loro quantificazione sia necessario instaurare uno specifico contraddittorio tra le parti, in quanto la pronuncia sulle spese non è assimilabile ad una decisione di merito, non è da questa scindibile, stante la natura accessoria e dipendente della decisione sulle spese rispetto al capo della sentenza che dispone sul diritto fatto valere in giudizio ed è, comunque, assicurato dal sistema processuale alle parti di poter interloquire anche sulla liquidazione giudiziale delle spese processuali. Peraltro, il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di conseguire la ripartizione delle spese processuali consenta alla parte di difendere meglio la sua posizione.
- Sull'esclusione dell'incidenza del regolamento delle spese processuali sul diritto alla tutela giurisdizionale, vedi citata, ordinanza n. 117/1999.