Ordinanza 316/2008 (ECLI:IT:COST:2008:316)
Massima numero 32787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  29/07/2008;  Decisione del  29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:  32788


Titolo
Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria - Omessa previsione dell'esperibilità di tale giudizio per ottenere l'esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente (anche in pendenza di appello o di termine per proporre appello) - Asserita violazione della legge di delegazione sulla revisione del contenzioso tributario - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso in primo grado di richiedere, in pendenza di appello o di termine per proporre appello, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza non passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché non recepirebbe i princípi «della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo o secondo grado» e «di parità tra le parti» stabiliti dall'art. 30, comma 1, lettera g), della legge di delegazione 30 dicembre 1991, n. 413. La norma denunciata, nel disporre che il giudizio di ottemperanza da essa previsto si applica solo alle sentenze tributarie passate in giudicato, detta una regola identica a quella che vige per le sentenze emesse dal giudice ordinario, alle quali il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 27, primo comma, numero 4), del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si applica solo se siano passate in giudicato; d'altro canto l'applicabilità del giudizio di ottemperanza a sentenze non ancora passate in giudicato è prevista, con norma di carattere eccezionale; sicché, con la norma denunciata il legislatore delegato non è incorso nel dedotto eccesso di delega, ma si è uniformato sia al generale criterio direttivo dell'«adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile» (lettera g del comma 1 dell'art. 30 della legge di delegazione n. 413 del 1991), sia allo specifico criterio della «previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente» (lettera l del medesimo comma 1). In ogni caso, i princípi «della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo o secondo grado» e «di parità tra le parti», oltre a non essere espressamente indicati nella suddetta evocata disposizione della legge di delegazione, non sono direttamente rilevanti in ordine all'applicazione del giudizio di ottemperanza, sia perché il legislatore, nella sua discrezionalità, può escludere detta applicazione per le sentenze di primo grado, anche se provvisoriamente esecutive, sia perché il giudizio di ottemperanza riguarda esclusivamente le sentenze che pongono obblighi a carico dell'autorità amministrativa e non quelle che pongono obblighi a carico del contribuente.

- In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 44/2006 e n. 122/2005.

- Sull'adeguamento, e non sull'uniformità, delle norme del processo tributario a quelle del processo civile, v. le citate ordinanze n. 303/2002, n. 330/2000 e n. 8/1999.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 70  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte