Ordinanza 316/2008 (ECLI:IT:COST:2008:316)
Massima numero 32788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  29/07/2008;  Decisione del  29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:  32787


Titolo
Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria - Omessa previsione dell'esperibilità di tale giudizio per ottenere l'esecuzione, anche in pendenza di appello o di termine per proporre appello, della pronuncia di primo grado (non passata in giudicato) favorevole al contribuente - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e asserita incidenza sul diritto all'effettività della tutela giurisdizionale - Richiesta di pronuncia additiva intesa ad introdurre una disciplina non costituzionalmente obbligata riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso in primo grado di richiedere, in pendenza di appello o di termine per proporre appello, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza non passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., perché comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, e all'art. 24 Cost., perché l'impossibilità per il contribuente di far valere la sentenza di primo grado determinerebbe un ingiustificato allungamento della durata del processo, con «pregiudizio, anche irreparabile, per il contribuente risultato vincitore». Infatti, l'accoglimento del petitum, con la conseguente applicabilità del giudizio di ottemperanza a sentenze tributarie di primo grado non passate in giudicato e non provvisoriamente esecutive, comporterebbe l'introduzione nel sistema processuale, ad opera della Corte costituzionale, di una disciplina, inedita e non costituzionalmente necessitata del giudizio di ottemperanza (e perciò stesso riservata alla discrezionalità del legislatore), applicabile a prescindere sia dal requisito della provvisoria esecutività della sentenza sia da quello dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata. Tali rilievi in punto di inammissibilità valgono a prescindere dalla considerazione che, nel merito, le medesime questioni appaiono ictu oculi non fondate, sia con riferimento all'art. 3 Cost., perché il rimettente ha erroneamente posto a raffronto situazioni eterogenee, sia con riferimento all'art. 24 Cost., perché la tutela del creditore mediante giudizio di ottemperanza di una sentenza non passata in giudicato e non provvisoriamente esecutiva certamente non è coessenziale alla tutela giudiziale dei diritti ed interessi legittimi e non è, pertanto, imposta dalla Costituzione.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 70  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte