Ordinanza 317/2008 (ECLI:IT:COST:2008:317)
Massima numero 32789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  29/07/2008;  Decisione del  29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:  32790


Titolo
Parlamento - Intercettazioni «occasionali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di immediata distruzione e inutilizzabilità 'erga omnes' dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati eventualmente acquisiti - Applicabilità di tale disciplina anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare - Eccepita inammissibilità della questione perché volta a sindacare il regime autorizzatorio per l'uso processuale delle intercettazioni nei confronti del parlamentare - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione non prospetta alcuna censura che riguardi il regime autorizzatorio per l'uso processuale delle intercettazioni nei confronti del parlamentare interessato, o le conseguenze del diniego di autorizzazione quanto alla posizione del parlamentare medesimo.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 2

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 5

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte