Ordinanza 318/2008 (ECLI:IT:COST:2008:318)
Massima numero 32791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  29/07/2008;  Decisione del  29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Mutamento della persona fisica del giudice - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione - Necessità, secondo l'interpretazione della Cassazione a Sezioni unite, di rinnovare l'esame, quando sia richiesto da una delle parti e possa avere luogo - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di uguaglianza, di non dispersione dei mezzi di prova e di ragionevole durata del processo - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di censure nuove o diverse - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, non prevedono che "nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato chiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-bis cod. proc. pen.". Identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata e non vengono aggiunti profili nuovi o diversi di censura.

- Sulla medesima questione, v., citata, ordinanza n. 67/2007.

- V., citata, sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite, 15 gennaio 1999, n. 2.

- Sulla discrezionalità legislativa nel definire la disciplina del processo, v., citate, ex plurimis, sentenze n. 379/2005 e n. 180/2004; ordinanze n. 389 e n. 215/2005 e n. 265/2004.

- Sui principi di immediatezza e di non dispersione dei mezzi di prova v., citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 399/2001.

- Sul principio della ragionevole durata del processo e la necessità che vada contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo penale, v. citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 399/2001.

- Sulla non invocabilità quale tertium comparationis della previsione dell'art. 190-bis cod. proc. pen., v., citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 73/2003.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 511  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 514  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 525  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte