Responsabilità amministrativa e contabile - Delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Regione Calabria per l'acquisto di oggetti da destinare in omaggio ai consiglieri regionali in occasione delle festività natalizie - Atto di citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria nei confronti dei componenti 'pro tempore' dell'Ufficio a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Calabria - Ritenuta violazione dell'ambito di autonomia riconosciuta al Consiglio regionale - Ricorso notificato alla sola Avvocatura generale dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri - Inammissibilità.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra Enti, sorto a seguito dell'atto di citazione del 25 ottobre 2006 n. 2006/00168/GRS della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria nei confronti dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della stessa Regione proposto dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato per violazione dell'art. 122, quarto comma, Cost., in quanto il ricorso della Regione risulta notificato alla sola Avvocatura generale dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri. Ed invero, in base al costante principio affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, è irrituale la notificazione del ricorso effettuata soltanto presso l'Avvocatura generale dello Stato.
- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 138/2007, n. 135/1997 e n. 295/1993 nonché le ordinanze n. 42/2004 e n. 266/1995.