Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Contratti concernenti la gestione dei servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione - Autorizzazione alla Giunta regionale a prorogarli per espletare le procedure di nuova gara riguardante l'esternalizzazione dei servizi - Ricorso del Governo - Intervenuta sostituzione abrogativa della norma censurata, 'medio tempore' non ancora attuata - Dichiarazione di rinuncia al ricorso non seguita da accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, sollevate in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Infatti, in considerazione dell'intervenuta abrogazione della norma impugnata (ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 24, che ha espressamente sostituito l'articolo 20, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9), il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ritenendo che, adottando la nuova norma, il legislatore regionale si sia adeguato ai rilievi governativi, e non risulta che la norma censurata abbia avuto medio tempore attuazione.
- In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 345/2006, n. 477 e n. 428/2005.