Sentenza 320/2008 (ECLI:IT:COST:2008:320)
Massima numero 32795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
29/07/2008; Decisione del
29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Contratti concernenti la gestione dei servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione - Proroga 'ex lege' di tali contratti per espletare le procedure di nuova gara riguardante l'esternalizzazione dei servizi - Ricorso del Governo - Intervenuta sostituzione abrogativa della norma censurata, 'medio tempore' non ancora attuata - Dichiarazione di rinuncia al ricorso non seguita da accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere.
Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Contratti concernenti la gestione dei servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione - Proroga 'ex lege' di tali contratti per espletare le procedure di nuova gara riguardante l'esternalizzazione dei servizi - Ricorso del Governo - Intervenuta sostituzione abrogativa della norma censurata, 'medio tempore' non ancora attuata - Dichiarazione di rinuncia al ricorso non seguita da accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 per ritenuta violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Tale norma, che aveva modificato l'articolo 20, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è stata sostituita dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 24, sicché, posto che in conseguenza di tale modifica, il ricorrente ha proposto rinuncia parziale al ricorso, ritenendola satisfattiva della pretesa avanzata con l'impugnazione e che la norma impugnata, priva medio tempore di applicazione, è stata modificata in conformità ai rilievi espressi dal ricorrente, devono ritenersi venute meno le ragioni della controversia.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 per ritenuta violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Tale norma, che aveva modificato l'articolo 20, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è stata sostituita dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 24, sicché, posto che in conseguenza di tale modifica, il ricorrente ha proposto rinuncia parziale al ricorso, ritenendola satisfattiva della pretesa avanzata con l'impugnazione e che la norma impugnata, priva medio tempore di applicazione, è stata modificata in conformità ai rilievi espressi dal ricorrente, devono ritenersi venute meno le ragioni della controversia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
20/06/2007
n. 12
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 31/03/2004
n. 18
art. 20
direttiva CE 31/03/2004
n. 18
art. 28
direttiva CE 31/03/2004
n. 18
art. 35 par. 2
Trattato CE
n.
art. 43
Trattato CE
n.
art. 49