Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Proroga 'ex lege' dei contratti di gestione del servizio di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007 - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (con assorbimento delle ulteriori censure). La norma regionale impugnata, disponendo la proroga dei contratti di gestione dei servizi di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007, disciplina le procedure di affidamento dell'appalto di un servizio pubblico regionale, peraltro in deroga alle procedure di gara, così invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, esercitata con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra le cui disposizioni inderogabili si colloca l'art. 4, il quale espressamente stabilisce, fra l'altro, che «le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento; ai criteri di aggiudicazione». Difatti, la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, in quanto mirano a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'àmbito della materia «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), sicché l'esclusività di tale competenza si traduce nella legittima adozione, da parte del legislatore statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell'inderogabilità delle relative disposizioni, idonee ad incidere, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono propri, sulla totalità degli àmbiti materiali entro i quali si applicano.
- Sulla riconducibilità delle procedure di gara alla materia "tutela della concorrenza", v. le citate sentenze n. 430 e n. 401/2007.
- Sui criteri di identificazione della materia nella quale si collocano le norme impugnate, v. la citata sentenza n. 165/2007.