Ordinanza 321/2008 (ECLI:IT:COST:2008:321)
Massima numero 32797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  29/07/2008;  Decisione del  29/07/2008
Deposito del 30/07/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Ricorso immediato della persona offesa - Emissione del decreto di convocazione delle parti in caso di parere contrario alla citazione espresso dal pubblico ministero - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialità e terzietà del giudice - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, "nella parte in cui non consente al giudice di pace, adito con ricorso della persona offesa, di emettere il decreto di convocazione delle parti quando il pubblico ministero abbia espresso parere contrario alla citazione". Il giudice rimettente, nel prospettare la questione, muove dall'errato presupposto interpretativo secondo cui, dopo la trasmissione del ricorso, in mancanza della querela, il procedimento non potrebbe avere seguito secondo le vie ordinarie, quando, invece, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del citato decreto legislativo, la presentazione del ricorso immediato produce gli stessi effetti della querela, per cui la trasmissione degli atti in nessun caso inibisce la prosecuzione del procedimento secondo l'iter ordinario. La norma censurata costituisce coerente espressione della scelta del legislatore delegato di riconoscere esclusivamente al pubblico ministero la titolarità dell'iniziativa penale, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace perseguibili a querela. Inoltre, la portata preclusiva del parere sfavorevole del rappresentante della pubblica accusa deriva quale conseguenza necessitata della configurazione del nuovo istituto del ricorso immediato della persona offesa come atto meramente propositivo, rispetto al quale è rimesso al pubblico ministero di aderire o meno nell'esercizio delle funzioni connesse all'anzidetta prerogativa.

- Sulla portata preclusiva del parere contrario del pubblico ministero, vedi, citata, ordinanza n. 114/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte