Sentenza 322/2008 (ECLI:IT:COST:2008:322)
Massima numero 32798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
30/07/2008; Decisione del
30/07/2008
Deposito del 01/08/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:
32799
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche - Ambiti di legislazione concernenti «procedure di affidamento», «progettazione» e «contratti pubblici» - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili», tra cui l'attività imprenditoriale - Questioni non sorrette da specifiche argomentazioni - Inammissibilità.
Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche - Ambiti di legislazione concernenti «procedure di affidamento», «progettazione» e «contratti pubblici» - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili», tra cui l'attività imprenditoriale - Questioni non sorrette da specifiche argomentazioni - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 29, 32, e 43, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 17 del 2007, promosse con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, perché non sorrette da specifiche argomentazioni. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare in modo generico la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili (fra le quali può annoverarsi l'attività imprenditoriale a cui è dedicato il libro V del codice civile)».
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 29, 32, e 43, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 17 del 2007, promosse con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, perché non sorrette da specifiche argomentazioni. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare in modo generico la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili (fra le quali può annoverarsi l'attività imprenditoriale a cui è dedicato il libro V del codice civile)».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
20/07/2007
n. 17
art. 6
co. 1
legge della Regione Veneto
20/07/2007
n. 17
art. 7
co. 2
legge della Regione Veneto
20/07/2007
n. 17
art. 7
co. 3
legge della Regione Veneto
20/07/2007
n. 17
art. 8
co.
legge della Regione Veneto
20/07/2007
n. 17
art. 29
co.
legge della Regione Veneto
20/07/2007
n. 17
art. 32
co.
legge della Regione Veneto
20/07/2007
n. 17
art. 43
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte