Sentenza 322/2008 (ECLI:IT:COST:2008:322)
Massima numero 32799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  30/07/2008;  Decisione del  30/07/2008
Deposito del 01/08/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:  32798


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche - Ambiti di legislazione concernenti «procedure di affidamento», «progettazione» e «contratti pubblici» - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva statale nelle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi (con assorbimento delle ulteriori questioni) gli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17. La normativa regionale censurata dallo Stato contiene una disciplina diversa da quella del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) per quanto attiene ai seguenti oggetti: affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria (artt. 6, comma 1, e 7, commi 2 e 3) riferibile all'ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento»; verifica e validazione del progetto (art. 8), inerente all'ambito della «progettazione»; offerte anomale (art. 22) e procedura negoziata (art. 24), relative all'ambito delle procedure di affidamento; subappalti (art. 29), relativi ad analoga materia disciplinata dal codice dei contratti pubblici; leasing immobiliare (art. 32), relativo in parte all'ambito della «progettazione», in parte alla «esecuzione dei contratti» e comunque rientrante, insieme all'istituto del subappalto, nella materia «ordinamento civile»; verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 43), inerente a «contratti relativi alla tutela dei beni culturali». Orbene, la normativa regionale detta una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, Cost., riducendo, da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici («tutela della concorrenza») e alterando, dall'altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati («ordinamento civile»).

- Si vedano, in senso analogo, le citate sentenze nn. 431 e 401/2007 e n. 282/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  20/07/2007  n. 17  art. 6  co. 1

legge della Regione Veneto  20/07/2007  n. 17  art. 7  co. 2

legge della Regione Veneto  20/07/2007  n. 17  art. 7  co. 3

legge della Regione Veneto  20/07/2007  n. 17  art. 8  co. 

legge della Regione Veneto  20/07/2007  n. 17  art. 22  co. 

legge della Regione Veneto  20/07/2007  n. 17  art. 24  co. 

legge della Regione Veneto  20/07/2007  n. 17  art. 29  co. 

legge della Regione Veneto  20/07/2007  n. 17  art. 32  co. 

legge della Regione Veneto  20/07/2007  n. 17  art. 43  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte