Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Debiti fuori bilancio - Necessità di reperire le risorse nel bilancio di previsione in vigore, e non in quello in cui si è formato il debito (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della legge reg. Molise che individua, nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2021 le risorse per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento di un debito fuori bilancio riconosciuto nel 2022). (Classif. 036002).
La legge regionale che riconosca un debito fuori bilancio deve imputarlo a quello in cui esso è stato riconosciuto, pena il contrasto con i principi contabili - di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, aventi natura di norma interposta rispetto all'evocato parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - dell'annualità del bilancio e di necessaria individuazione delle risorse finanziarie per sostenere le spese conseguenti al riconoscimento di simili debiti. (Precedente: S. 51/2023 - mass.45433 - 45434).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l'art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022, che ha disposto la copertura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive rese dalla Corte d'Appello di Campobasso, mediante una variazione delle poste contabili dell'esercizio di bilancio 2021. La disposizione impugnata dal Governo viola il d.lgs. n. 118 del 2011 e, in dettaglio, il principio contabile generale dell'annualità del bilancio di cui al par. 1 dell'Allegato 1).