Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione della continuazione in caso di reato continuato - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza - Richiesta di pronuncia additiva 'in malam partem' - Intervento precluso alla Corte - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che il termine prescrizionale, nel caso di reato continuato, decorra dalla data di cessazione della continuazione. Infatti, la pronuncia che viene sollecitata, mirando a introdurre nuovamente quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, in caso di reato continuato, il momento della cessazione della continuazione, esorbita dai poteri spettanti alla Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni e del complessivo trattamento sanzionatorio. Non sono neppure applicabili, nella specie, i principi di cui alla sentenza n. 394/2006, che ha ritenuto suscettibili di sindacato le norme penali di favore, ossia quelle che stabiliscono, per determinate ipotesi, un trattamento più favorevole di quello risultante dall'applicazione di norme generali; infatti, il presupposto per l'ammissibilità di tale sindacato è che tra le norme poste a raffronto esista un rapporto di specialità e che le stesse siano contemporaneamente presenti nell'ordinamento: tale presupposto difetta nella specie, poiché la norma censurata, che ha escluso la rilevanza del rapporto di continuazione fra reati ai fini del calcolo del dies a quo del decorso della prescrizione, non è in rapporto di specialità con l'art. 81, secondo comma, cod. pen., indicato dal rimettente, che non fa alcun riferimento al momento di consumazione del reato continuato ma si limita a stabilire che tale fattispecie è integrata anche nel caso di violazioni commesse in tempi diversi e non prevede alcunché circa la prescrizione dei reati. In realtà, il petitum del rimettente non è finalizzato alla riespansione di una norma generale derogata - ossia l'art. 81, secondo comma, cod. pen. - ma mira al ripristino di una norma speciale sfavorevole ormai abrogata, ossia quella parte dell'art. 158 cod. pen. che prevedeva una regola meno favorevole al reo in ordine alla prescrizione nel caso di reato continuato.
- Sulla inammissibilità di pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie penali o comunque di incidere in peius sulla risposta punitiva, v., citate, sentenza n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.
- Sul principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost., v., citate, ex plurimis, sentenze n. 161/2004, n. 49/2002 e n. 508/2000; ordinanze n. 164/2007, n. 187/2005, n. 580/2000 e n. 392/1998.
- Sulla impossibilità per la Corte di adottare pronunce che comportino il ripristino di norme ormai abrogate, espressive di scelte di criminalizzazione non più attuali, v., citate, sentenze n. 330/1996 e n. 108/1981 e ordinanza n. 175/2001.